NORME SULLA PREVENZIONE
Art. 32 della Costituzione:
La Repubblica tutela la salute come fonda-mentale diritto dell'individuo
e interesse della collettività.
Art. 35 della Costituzione :
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Art. 41 della Costituzione :
L'iniziativa economica privata è libera. Non può
svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
Art. 2087 del Codice Civile: Tutela delle condizioni
di lavoro.
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'eser-cizio dell'impresa
le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza
e la tec-nica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica
e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Art. 437 del Codice Penale: Rimozione od omissione
dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali
destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove
o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è
della reclusione da 3 a 10 anni
Art. 451 del Codice Penale:
Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni
sul lavoro.
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende
inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di
un incendio al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni
sul lavoro, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con
la multa da lire 200.000 a 1 milione.
D.P.R. 27 Aprile 1955, n. 547: norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro.
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303: norme generali per l'igiene del
lavoro.
D. Legislativo 19 settembre 1994, n. 626: Attuazione delle Direttive
CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro.