MANUALE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INFORTUNI
(ALLA LUCE DEL D. LGS. 626/1994)
 
 

NORME SULLA PREVENZIONE


Art. 32 della Costituzione:
“La Repubblica tutela la salute come fonda-mentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.”

Art. 35 della Costituzione :
“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.”

Art. 41 della Costituzione :
“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”

Art. 2087 del Codice Civile: Tutela delle condizioni di lavoro.
“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'eser-cizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tec-nica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

Art. 437 del Codice Penale: Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
“Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni”

Art. 451 del Codice Penale:
Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.
“Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a 1 anno o con la multa da lire 200.000 a 1 milione”.

D.P.R. 27 Aprile 1955, n. 547: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303: norme generali per l'igiene del lavoro.

D. Legislativo 19 settembre 1994, n. 626: Attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.


 

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